IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381; Ritenuta l'opportunita' di identificare le uniformi del Corpo degli agenti di custodia, di descriverne la composizione e di stabilire la quantita' dei capi di vestiario da concedere in dotazione gratuita ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonche' la durata d'uso dei capi stessi; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato l'unito regolamento dell'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, vistato dal Ministro proponente. 2. La variazione dei tessuti, della foggia e del colore dei capi di vestiario uniforme, nonche' i distintivi di grado, i fregi, gli alamari e le insegne sono stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto. 3. La variazione della tabella A annessa al presente regolamento e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. L'uso delle uniformi nelle varie circostanze e' stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle uniformi dello stato maggiore della Difesa. 5. La data del cambio stagionale delle uniformi e' fissata dal comando del presidio militare. 6. Le spese da sostenere in relazione al presente regolamento restano a carico dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 2
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con R.D. n. 2584/1937, all'art. 111 (Obbligo di vestire la divisa) ha fatto riferimento alla tabella B annessa allo stesso ove sono identificati gli "Oggetti di armamento, vestiario e corredo degli agenti di custodia" e ove e' stabilita la durata dei singoli oggetti. - Il D.L.L. n. 508/1945: a) all'art. 1, secondo comma, ha stabilito che il personale del Corpo degli agenti di custodia "sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte"; b) all'art. 10 ha stabilito che agli allievi agenti di custodia "sono somministrati gratuitamente il vestiario uniforme, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di piccolo corredo nella quantita' stabilita nella tabella B allegata al vigente regolamento per il Corpo". - Il D.L.C.P.S. n. 381/1947 all'art. 28, che ha modificato l'art. 10 del D.L.L. n. 508/1945 ha stabilito che: "ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantita' e nei termini prescritti nella tabella B allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita del vestiario agli agenti in esperimento". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: L'art. 10 del regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato maggiore dell'Esercito - G - 010 cosi' dispone: "Art. 10 (Varianti stagionali). - Per ciascun tipo di uniforme indicato nello specchio allegato A esistono varianti stagionali: quella estiva (E.), quella invernale (I.) e per la Marina, quella di mezza stagione (M.S.). L'uso delle anzidette varianti e' stabilito in base ai cambiamenti stagionali e climatici, secondo quanto disposto dal regolamento per il servizio di presidio e, per la Marina militare limitatamente ai cambi relativi all'uniforme di mezza stagione, da quanto stabilito dallo specifico regolamento sulle uniformi". L'allegato A dell'anzidetto regolamento riporta il prospetto delle uniformi da indossare nelle varie circostanze.