IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 87 della Costituzione;
   Visto  il  regolamento  per  il  Corpo  degli  agenti  di custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
   Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
508, modificato con decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  identificare  le  uniformi del Corpo
degli agenti  di  custodia,  di  descriverne  la  composizione  e  di
stabilire  la  quantita'  dei  capi  di  vestiario  da  concedere  in
dotazione gratuita ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonche'
la durata d'uso dei capi stessi;
   Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito il parere del Consiglio di Stato;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 1989;
   Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
   1.   E'   approvato   l'unito   regolamento   dell'uniforme  degli
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, vistato dal  Ministro
proponente.
   2.  La  variazione dei tessuti, della foggia e del colore dei capi
di vestiario uniforme, nonche' i distintivi di grado,  i  fregi,  gli
alamari  e  le  insegne  sono  stabiliti  dal  Ministro  di  grazia e
giustizia con proprio decreto.
   3.  La  variazione della tabella A annessa al presente regolamento
e' disposta con decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di
concerto con il Ministro del tesoro.
   4. L'uso delle uniformi nelle varie circostanze e' stabilito sulla
base del regolamento per la disciplina  delle  uniformi  dello  stato
maggiore della Difesa.
   5.  La  data  del  cambio stagionale delle uniformi e' fissata dal
comando del presidio militare.
   6.  Le  spese  da  sostenere  in relazione al presente regolamento
restano a carico dei  normali  stanziamenti  iscritti  ai  competenti
capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia per l'anno 1989 e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1990
                               COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 2
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia,
          approvato con R.D. n. 2584/1937, all'art. 111  (Obbligo  di
          vestire  la  divisa)  ha  fatto  riferimento alla tabella B
          annessa allo stesso ove sono identificati gli  "Oggetti  di
          armamento,  vestiario e corredo degli agenti di custodia" e
          ove e' stabilita la durata dei singoli oggetti.
             - Il D.L.L. n. 508/1945:
              a)  all'art.  1,  secondo  comma,  ha  stabilito che il
          personale del Corpo degli agenti di custodia "sull'uniforme
          fa uso delle stellette a cinque punte";
              b)  all'art. 10 ha stabilito che agli allievi agenti di
          custodia "sono  somministrati  gratuitamente  il  vestiario
          uniforme, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di piccolo
          corredo nella quantita' stabilita nella tabella B  allegata
          al vigente regolamento per il Corpo".
             -   Il  D.L.C.P.S.  n.  381/1947  all'art.  28,  che  ha
          modificato l'art.  10 del D.L.L. n. 508/1945  ha  stabilito
          che:  "ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di
          custodia  sono  concesse  a  titolo   gratuito   la   prima
          vestizione  e  le successive rinnovazioni nelle quantita' e
          nei  termini  prescritti  nella  tabella  B   allegata   al
          regolamento  30  dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la
          disposizione   dell'art.   10   del   decreto   legislativo
          luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  508,  relativa alla
          somministrazione gratuita  del  vestiario  agli  agenti  in
          esperimento".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  10  del  regolamento  per  la  disciplina  delle
          uniformi dello Stato maggiore dell'Esercito - G - 010 cosi'
          dispone:
             "Art.  10  (Varianti  stagionali). - Per ciascun tipo di
          uniforme  indicato  nello  specchio  allegato  A   esistono
          varianti  stagionali:  quella estiva (E.), quella invernale
          (I.) e per la Marina, quella di mezza stagione (M.S.).
             L'uso  delle  anzidette varianti e' stabilito in base ai
          cambiamenti stagionali e climatici, secondo quanto disposto
          dal  regolamento  per  il  servizio  di  presidio e, per la
          Marina   militare   limitatamente   ai    cambi    relativi
          all'uniforme  di  mezza stagione, da quanto stabilito dallo
          specifico regolamento sulle uniformi".
             L'allegato   A  dell'anzidetto  regolamento  riporta  il
          prospetto  delle  uniformi   da   indossare   nelle   varie
          circostanze.